PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento del metodo biologico).

      1. La Repubblica riconosce il metodo biologico per le produzioni di allevamento ittico realizzate sul territorio nazionale, definito «acquacoltura biologica», ai fini di garantire la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, e di promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati, in attesa della definizione di un quadro normativo in materia da parte dell'Unione europea.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva, con proprio decreto, la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, ai fini dell'etichettatura, dell'immissione in commercio e della pubblicità, i prodotti dell'acquacoltura biologica.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e regolamentano gli elenchi ai quali devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori dell'acquacoltura biologica.

Art. 2.
(Regime di controllo e di certificazione).

      1. Gli operatori che intendono avvalersi della denominazione e del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, devono obbligatoriamente assoggettarsi a un regime di controllo e di certificazione dei processi e dei prodotti

 

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effettuato da organismi abilitati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati alla certificazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica, nonché le modalità di controllo e di revoca del riconoscimento in caso di infrazioni.
      3. Gli organismi abilitati ai sensi del comma 2 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché delle regioni e della provincia autonoma competenti per territorio.

Art. 3.
(Incentivi finanziari).

      1. Al fine di favorire la riconversione all'acquacoltura biologica degli impianti di allevamento ittico esistenti e la promozione di attività didattiche, ricreative e sportive ad essi connesse, la dotazione del fondo di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le modalità per la concessione alle imprese del settore delle agevolazioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

 

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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per assegnare, nell'ambito degli strumenti finanziari regionali di orientamento della pesca, priorità nell'accesso ai finanziamenti ai progetti presentati da operatori dell'acquacoltura che intendono riconvertire all'acquacoltura biologica impianti esistenti.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Nei casi di utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione o del marchio di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, si applicano le pene previste dall'articolo 517 del codice penale.
      2. Nel caso di accertamento di infrazioni, gli organismi abilitati al controllo e alla certificazione ai sensi dell'articolo 2 provvedono alla revoca della denominazione e del marchio di riconoscimento alle aziende produttrici per un periodo e con le modalità definiti con il decreto di cui al medesimo articolo 2, comma 2.